S.C.I.A. SUAP

Descrizione

Che cos'è la SCIA
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.
La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all'occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.
L' Amministrazione Pubblica accerterà, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
Occorre compilare modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica attivata e/o modificata.
La SCIA deve essere presentata contestualmente all'inizio (o modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività; l'avvenuta presentazione – in modo corretto e completo – costituisce titolo necessario per intraprendere l'esercizio dell'attività e/o modificarla.
Come e a chi, deve essere presentata:
In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SCIA - composta dalla vigente modulistica regionale e dai relativi allegati - deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, unitamente alla pratica di Comunicazione Unica utilizzando l'applicativo StarWeb (informazioni consultando il sito internet della Camera di Commercio di Lecce all'indirizzo www.le.camcom.it);
Nel caso intendiate farvi assistere da un intermediario, cui conferire apposita procura, dovrete recarvi presso l'Associazione di Categoria/il Professionista di vostra fiducia e seguire le istruzioni che vi verranno fornite.
Pertanto, la SCIA non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello Suap (neanche in caso di invio per posta o per fax).
Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.
Diversi sono i canali che potrete utilizzare affinché una pratica SCIA possa essere considerata "inviata telematicamente":
LA MODALITA' ASSISTITA TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA:
- ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;
- ricorrendo al proprio Professionista;
AUTONOMAMENTE :
- tramite Posta Elettronica Certificata, nella c.d. modalità "PEC to PEC".
Attenzione! Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore dovrete necessariamente dotarvi dei seguenti due dispositivi informatici:
- casella di posta PEC;
- smart-card e similari di firma digitale.
Attività produttive sottoposte a presentazione della pratica in regime di SCIA:
- commercio al dettaglio in sede fissa;
- commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, ecc.);
- attività ricettive in genere;
- attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
- attività di agriturismo;
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti;
- somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- sub ingresso in esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
- modifica dei locali o degli impianti;
- modifica degli aspetti merceologici;
Fino all'adozione di nuove disposizioni organizzative possono essere ancora presentate, con modulistica cartacea, le pratiche inerenti:
- circoli privati;
- sale giochi;
- vidimazione dei registri per la vendita di cose usate.
si ricorda che:
- una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e quindi inefficace al fine di iniziare e/o modificare un'attività economica/produttiva;
- la compilazione dei campi nei Modelli e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività che si vuole attivare e/o modificare;
- al momento della loro presentazione telematica, le SCIA vengono sottoposte al solo controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati indispensabili mancanti;
- in caso di verifica negativa a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta, il SUAP indirizzerà la conseguente comunicazione di irricevibilità alla casella PEC espressamente indicata dall'impresa, indicando i motivi di incompletezza che rendono inefficace la pratica presentata e impongono di ripresentarla, impedendo al contempo di dare avvio a quanto oggetto di dichiarazione;
- le SCIA complete e correttamente presentate al SUAP vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASL, ARPA e Provincia) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l'intervento dei suddetti enti si sposta da un'azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell'autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA ricevibile e quindi efficace;
- le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rimangono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
- lo svolgimento dell'attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell'attività).
Costi:
Il Comune di Galatone ha previsto il pagamento dei diritti di istruttoria per le pratiche SUAP, distinti per categoria e tipologia, la cui ricevuta dovrà essere obbligatoriamente allegata alla corrispondente SCIA. gli importi vanno versati sul C/C n. 13109731 intestato a: COMUNE DI GALATONE – Servizio Tesoreria indicando nella causale "DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAP".
La Tabella dei Diritti di Istruttoria è visionabile nella sezione modulistica.

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