Emergenza coronavirus aggiornamento del 01/04/2020

Emergenza coronavirus aggiornamento del 01/04/2020

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Il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2020, Serie Generale n.79.

Il provvedimento, che entra in vigore oggi, comprende:
o misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;
o attuazione delle misure di contenimento;
o misure urgenti di carattere regionale o infraregionale;
o sanzioni e controlli.
Tutti i dettagli delle misure adottate sono consultabili nel testo del decreto legge allegato.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, del 25 marzo 2020, sono state apportate alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 relativo ai codici ATECO. Tali modifiche sono state ritenute necessarie in modo da consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall'altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali.
Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del nuovo decreto, dovranno sospendere la propria attività, è stata consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020. In allegato sono consultabili i nuovi codici ATECO.

Con il DPCM del 22 marzo 2020 il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva introdotto ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Il decreto è valido sino al 3 aprile, e prolunga sino alla stessa data gli altri in vigore. La decisione assunta dal Governo è quella di chiudere, nell'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantire beni e servizi essenziali. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Non è stata prevista nessuna restrizione sui giorni di apertura dei supermercati. Continueranno a rimanere aperte anche farmacie e parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Sono assicurati tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti, nonché assicurate anche tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali. Al di fuori delle attività ritenute essenziali, è consentito solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working, sono comunque consentite le attività produttive ritenute rilevanti per la produzione nazionale. È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse. Di seguito è consultabile il DPCM del 22 marzo 2020 con annesso l’allegato 1 indicante l’elenco delle attività che resteranno aperte.

E' confermata l'ordinanza del 20 marzo 2020, con la quale il Ministero della Salute, in ragione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale; ha disposto le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere
individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti,con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Nella stessa giornata di venerdì 20 marzo con nota sindacale (prot. n. 6482/2020) sono stati invitati gli esercenti commerciali, presenti sul territorio comunale, ad anticipare nei giorni feriali la chiusura alle ore 19:00, nonché effettuare la chiusura totale nei giorni festivi.

Rimangono in vigore tutte le misure adottate con Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 relative al potenziamento del servizio sanitario nazionale al sostegno economico delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica da covid-19. Di seguito in allegato il testo del Decreto Legge e le slides contenenti la sintesi delle misure adottate.

Si rinnova l'appello a tutta la cittadinanza a rimanere in casa e di uscire solo per andare a lavoro, per ragioni di salute o situazioni di necessità (fare la spesa). Per provare queste esigenze dovrà essere compilata un'autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia o scaricabile da questo sito (allegato in calce alla presente comunicazione). La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di successivi controlli. Le limitazioni agli spostamenti sono le stesse in tutte le Regioni italiane e sono in vigore dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020. Ci saranno controlli da parte delle forze di Polizia. E’ previsto il divieto assoluto di uscire di casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus. In caso di sintomi da infezione respiratoria o febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Rimane efficace l'ordinanza sindacale n° 56 del 16/03/2020,con la quale è stata disposta la chiusura al pubblico del cimitero comunale dal 17/03/2020 e sino a data da destinarsi. Sarà comunque garantita l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, ammettendo la presenza per l'estremo saluto ai soli parenti stretti del defunto, fermo restando l'obbligo della distanza interpersonale, di sicurezza, di un metro. In allegato è consultabile il testo dell'ordinanza.

E' confermata la determinazione del Responsabile del 3° Settore del Comune di Galatone, con la quale è stata disposta la sospensione settoriale del mercato settimanale che si svolge nelle giornate di sabato, in Piazza San Pio, con conseguente sospensione, per lo stesso periodo, di tutte le relative autorizzazioni e/o assegnazioni di posteggi rilasciate. Detta sospensione non si applica agli assegnatari di posteggi, sia in sede fissa che “spuntisti”, che commerciano prodotti alimentari. La collocazione dei posteggi della tipologia commerciale consentita, anche per gli eventuali spuntisti, è organizzata dagli agenti di Polizia Locale, che provvederanno a contingentare l’ingresso degli utenti all’area appositamente delimitata, in modo tale da evitare affollamenti e che possa all’interno garantirsi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Vige l’obbligo, per gli assegnatari di posteggio fisso e “spuntisti”, di adottare idonee misure tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra gli avventori. Si rammenta che chiunque trasgredisca le citate disposizioni è passibile di denuncia per violazione dell'articolo 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell'autorità), oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative previste. In allegato è consultabile il testo della determinazione.

Rimane fermo per tutte le persone che fanno ingresso in Puglia dell'obbligo di comunicare, ai sensi dell'ordinanza n. 182/2020 del Presidente della Regione Puglia, tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi, nonché di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Si ribadisce infine che sino a diverse determinazioni, per l’invio di istanze, documentazione ecc., indirizzate al Comune di Galatone, si invitano gli utenti a privilegiare l’uso della posta elettronica certificata utilizzando il seguente indirizzo: protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it
Per gli utenti che fossero impossibilitati all’utilizzo delle pec, l’Ufficio protocollo resterà aperto al pubblico dalle ore 9 alle ore 10 di tutti i giorni lavorativi e, nella giornata di giovedì, anche nell’orario pomeridiano dalle ore 16.30 alle ore 17.30.
Nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali, si potrà accedere ai locali solo ove assolutamente necessario e previo appuntamento concordato telefonicamente chiamando i seguenti numeri:
• Sede Municipale di Piazza Costadura: Area istituzionale - Segretario Generale - Affari Generali - Servizi Tecnici – Avvocatura, tel. 0833 864911, seguendo la voce guida;

• Settore Econimico-Finanziario: tel.: 3207541308 - 3273215693;
• Sede distaccata di Piazza Itria: Servizi Sociali, tel. 0833 861956 seguendo la voce guida - Servizi Demografici, tel. 0833 865596 digitando 2 sulla tastiera;
• Sede distaccata di Via Cairoli: Sviluppo economico, Attività produttive, Tributi, tel. 0833 861023;
• Ufficio di Polizia Municipale, tel. 0833 865028.

In allegato è inoltre consultabile tutta la documentazione relativa, nonché disponibile il nuovo modulo di autocertificazione.
Il Sindaco
Flavio Filoni

 

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