Bando di concorso per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2006

Scheda di dettaglio

COMUNE DI GALATONE (Prov. di Lecce) BANDO DI CONCORSO per l’assegnazione di contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2006 – Legge 431/98 e delibera di G.R. n. 1158 del 11.07.2007 IL SINDACO RENDE NOTO Che è indetto bando di concorso pubblico per l’assegnazione di contributi integrativi per il PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2006, ai sensi della legge di cui all’oggetto ed in esecuzione della delibera della Giunta Municipale n. 30 del 31.8.2007 I fondi per l’assegnazione dei contributi sono stanziati dallo Stato, dalla Regione Puglia e dal Comune. 1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE Possono partecipare al concorso i cittadini residenti in questo Comune in alloggi condotti in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo per l’anno 2006. Sono ammessi all’erogazione del contributo i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (anno 2006), non superiore a due pensioni minime INPS (€ 11.117,08 ) rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (Fascia A) b) Reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi (anno 2006), come definito dall’art. 2 punto f) della L.R. n. 54/84, riferito all’art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad € 13.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%; Nel computo dei redditi percepiti dal nucleo familiare vanno inclusi gli emolumenti, le indennità, le pensioni, i sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, da riportarsi su apposita dichiarazione di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000. Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai contratti di locazione, regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. c)Residenza nel Comune di Galatone nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione; d) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della normativa vigente in materia; e) Non aver usufruito del beneficio della detrazione fiscale prevista dalla normativa in materia di affitti; f) Non essere titolare, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare anagrafico, di diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso. g) Non essere titolare, unitamente agli altri componenti del nucleo familiare, di assegnazione di proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici , ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzato. h) Non aver usufruito di altro contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione relativamente all’anno 2006; Non impedisce l’accesso al contributo: - la titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà” - la titolarità di una quota di un alloggio non superiore al 50% - la titolarità di una quota su più alloggi, purchè le quote singolarmente prese non siano superiori al 50% - alloggio accatastato presso l’Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure in presenza di provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio; i) Essere conduttore di un alloggio avente caratteri tipologici comparabili a quelli dell’Edilizia Residenziale Pubblica. l) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione oggetto del presente bando. Non possono partecipare al bando i soggetti assegnatari di alloggi pubblici in quanto già assoggettati alla riduzione prevista all’art. 33 della L.R. 54/84. 2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande di partecipazione devono essere presentate al Protocollo Generale del Comune, esclusivamente su appositi modelli disponibili presso il Settore IV Servizi Sociali – Via Romolo entro e non oltre il__17.10.2007_____, a pena di esclusione. La domanda è predisposta in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con riferimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e deve essere compilata con esattezza e in modo chiaro in tutte le parti che interessano. Si invitano, pertanto, i cittadini interessati a voler verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso. La mancanza di uno dei requisiti previsti comporterà la inammissibilità della domanda. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 1. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato; 2. Copia del Mod.CUD/2007 – del mod.730/3 –del Mod.Unico 2007 ecc. relativi ai redditi di tutti i componenti il nucleo familiare per l’anno 2006 o in mancanza attestazione, I.S.E.E, rilasciata conformemente al disposto del D.P.C.M. 18/05/2001, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica. 3. Copia di valido documento di identità; 4. Permesso di soggiorno, solo per gli extracomunitari. 3) ENTITA’ E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Ai sensi del D.M. 7.6.99 l’entità del contributo da corrispondere sarà determinata secondo un principio di gradualità che privilegi i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza dei canoni di locazione sul reddito. Il contributo viene calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul reddito annuo. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) l’incidenza del canone sul reddito imponibile va ridotta sino al 14% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74/anno. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) l’incidenza del canone sul reddito convenzionale va ridotto fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 2.324,06. Il contributo deriverà dalla seguente formula: Contributo=Canone- il 14% sul reddito (per coloro che rientrano nella fascia A) Contributo=Canone- il 24% sul reddito (per coloro che rientrano nella fascia B) Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili (portatori di handicap psico-fisico permanente, di cui all’art. 3) della L. 5.2.92 n. 104, o di invalidità superiore al 66%) o con un minimo di 3 figli minori, il contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25%. Il Comune procederà all’assegnazione dei contributi agli aventi diritto in base al numero delle domande ammissibili che perverranno e alle risorse finanziarie del Comune e a quelle trasferite dalla Regione Puglia. L’erogazione del contributo, da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia. Nel caso in cui le risorse (statali, regionali e comunali) siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno comunale, si procederà a ripartire tra tutti gli aventi diritto l’ammontare del contributo disponibile in proporzione alle risorse a disposizione rispetto al fabbisogno. Il contributo non verrà erogato qualora l’importo da liquidare dovesse essere inferiore ad € 50,00. Il contributo è riferito al periodo 1.1.2006 – 31.12.2006 e l’importo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiori a gg. 15 sono escluse dal calcolo di contributo. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale e subordinatamente ai tempi di erogazione al Comune da parte della Regione stessa, successivamente alla presentazione delle ricevute che attestano l’avvenuto pagamento del canone di locazione.Gli interessati pertanto dovranno presentare le ricevute di cui sopra su richiesta del competente ufficio a pena di cancellazione dalla graduatoria dei beneficiari. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o, come previsto dalla legge 12 novembre 2004, n.269, nel caso di morosità del conduttore, il locatore interessato a sanatoria per la morosità medesima. Per quanto sopra ai sensi della citata L. 269/2004 il Comune con delibera di Giunta può provvedere, in caso di morosità , che il contributo integrativo destinato al conduttore venga erogato al locatore interessato. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00, l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/00, su cui si richiama l’attenzione vista la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 DPR 445/00). Galatone ___________ L’assessore Alle Politiche Sociali Il Sindaco Roberto BOVE Prof. Franco MICELI
  • Validità: Da 07.09.07 - 29.03.24
  • Numero: 1

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