P.d.C.

Descrizione

PERMESSO DI COSTRUIRE

Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento per ottenere il permesso di costruire

Descrizione

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dal Comune che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Secondo il Testo unico sull'edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:

1) gli interventi di nuova costruzione;
sono da considerarsi tali:

la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente; gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

2) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che trasformano completamente, attraverso un insieme sistematico di opere, un edificio esistente, con aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici; ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d'uso. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Denuncia di inizio attività.

Chi può fare richiesta

L'istanza di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell'intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l'intervento da realizzare (es. rapporto di locazione - conduzione).

Documentazione da presentare

La domanda di permesso va redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, compilato e bollato secondo il valore vigente (€ 16,00).
Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa, in relazione al tipo di intervento richiesto e alla zona di Piano Regolatore.

Il controllo della completezza formale della documentazione allegata può essere eseguito dai tecnici del Servizio Urbanistica alla presentazione dei progetti. Per l'apposizione del visto preliminare deve essere utilizzata una check-list compilata dal progettista e allegata alla domanda di permesso.

Altri adempimenti:


MODELLI ISTAT
Sono stati adottati due modelli di rilevazione distinti, uno per l'edilizia residenziale (mod. ISTAT/PDC/RE) e uno per quella non residenziale (mod. ISTAT/PDC/NRE), con relative istruzioni, scaricabili dal richiedente al seguente indirizzo internet https://indata.istat.it/edilizia.

Dove presentare la documentazione

La domanda per il permesso di costruire, completa di tutta la documentazione, viene ricevuta dall'Ufficio Protocollo, Piazza Costadura 1.

Modalità per il rilascio

Il permesso di costruire viene rilasciato se l'intervento è conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia e a tutta la restante normativa di settore avente incidenza con l'attività edilizia (normativa di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, ecc).
Dal 14/5/2011 (D.L. 70 del 13/5/2011 convertito con modificazioni con L. n. 106 del 12/7/2011) alle domande di permesso di costruire deve obbligatoriamente essere allegata una relazione del progettista che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. Dopo l'acquisizione di eventuali pareri degli Enti o dei Settori comunali competenti, il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente responsabile. L'avviso di rilascio è notificato al richiedente.
Il ritiro del permesso deve avvenire, a cura degli interessati, entro 120 giorni dalla data di notifica dell'avviso di rilascio. Il permesso non ritirato nei termini decade.

Tempi

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento esegue l'istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, formulando una proposta di provvedimento. Il permesso è rilasciato dal dirigente responsabile entro 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento.
Decorso inutilmente il termine di 90 giorni complessivi per l'adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso), ad eccezione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. In tali ipotesi, se sussiste parere negativo dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, la domanda di permesso si intende respinta (c.d. silenzio-rifiuto).
Il termine per l'istruttoria è interrotto se viene effettuata dal Responsabile del procedimento la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il Responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.
Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall'art. 20 del DPR 380/2001 e s.m.i..

Durata del permesso

Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
L'efficacia temporale del permesso è disciplinata dall'art. 15 del DPR 380/2001 e s.m.i..

Costi

I costi del permesso di costruire sono:

il contributo di costruzione, il cui importo viene determinato in relazione all'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, secondo le tariffe determinate con D.C.C. n. 8 del 20/03/2013 e D.C.C. n. 17 del 20/03/2013). i diritti di segreteria pari a € 68.00 per unità immobiliare in zona urbana e € 101.00 per unità immobiliare in zona agricola; l'imposta di bollo pari a € 16.00

Il pagamento del contributo di costruzione deve essere versato a favore di:

COMUNE DI GALATONE – SERVIZIO DI TESORERIA – C/C postale n° 4071701, oppure mediante bonifico utilizzando il seguente codice IBAN: IT-64-M-07601-16000-000004071701.

Rateizzazioni

L'ammontare del contributo di costruzione può essere rateizzato mediante deposito di fidejussione o polizza fideiussoria. La fidejussione deve essere preventivamente verificata dall'ufficio Urbanistica del IV° Settore.

In caso di ritardato versamento delle singole rate si applicano le sanzioni previste dall'art. 42 del DPR 380/2001 e s.m.i..

Normativa di riferimento

D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i..

Documenti e link

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