Prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia

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Attività propedeutiche e di prevenzione del fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia di cui all'art. 3 della Legge Regionale 38/2016 - Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

Data:

19 Marzo 2026

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Descrizione

 

PREFETTURA DI LECCE                         COMUNE DI GALATONE

 

II fenomeno degli incendi boschivi che spesso si estendono  in zone antropizzale fino a diventare incendi di interfaccia,  rappresenta  da sempre una vera emergenza sociale che specie nel Salento è caratterizzata  da forte stagionalità legata aIle condizioni climatiche, orografiche e ambientali del territorio.

L'attenzione dl tutti gli “attori” in campo (Prefettura, Regione, Enti Locali, Vigili del Fuoco, FF.OO,ecc.) è da sempre ai massimi livelli in considerazione del fatto che gli eventi incendiari richiedono un notevole sforzo organizzativo e in termini di risorse umane  e strumentali.

lnoltre è acclarato che gli incendi abbiano una ripercussione sociale dal forte impatto poichè  spesso  minacciano l'incolumità e  la  salute  pubblica e  privata, distruggendo I' ambiente e i relativi ecosistemi.

Durante i vari incontri tenutisi presso la Prefettura di Lecce e anche in occasione di

specifici incontri tecnici con i responsabili delle strutture d'intervento, si è avuto modo di constatare che i focolai si innescano, nella maggior parte dei casi, partendo  da terreni incolti

o in stato di abbandono, nei quali è totalmente assente ogni attività preventiva di pulizia e sfalcio degli stessi.

La ricaduta in termini economici e sociali e talmente grande da dover, ancora una volta, sollecitare ognuno a fare quanto di propria competenza.

Lo scorso 9 ottobre si è tenuta in Prefettura una riunione, che ha avuto come filo conduttore I'analisi dei risultati delle azioni messe in alto da ciascuno per mitigare il rischio incendi, nonchè I'analisi dei dati concernenti  gli eventi incendiari che, purtroppo,  dimostrano come, anche nel corso del 2025, il territorio salentino  sia stato devastato  dal fenomeno  degli   incendi he hanno contribuito  a mandare  in fumo enormi porzioni di macchia mediterranea.

Inoltre, dagli esiti degli accertamenti effettuati a seguito dei fenomeni incendiari, è emerso come, sempre più frequentemente, I' innesco degli stessi discenda da focolai originatesi in terreni incolti e abbandonati, ricadenti nella proprietà privata. 

Alla luce di quanto  sopra, si riporta di seguito, il testo dell’art. 3 della Legge Regionale 38/2016 il quale enuncia: 

Art.3 - Obblighi di proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati

1. .AI fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I propriatari, gIl affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono e/o a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti ae/o confinanti.

3. È fatto obbligo ao proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

Con il sopracitalo art. 3 si intende richiamare i compiti, le responsabilità e le iniziative che ciascuna Amministrazione, Organismo, Ente o pivato a vario titolo coinvolto nelle attività di prevenzione agli incendi boschivi e di interfaccia, devono assumere al fine di una più efficace attività di mitigazione del rischi incendi.

È necessario che tutte le attività di prevenzione siano poste in essere in tempi assolutamente aticipati rispetto all'inizio del periodo critico (stagione estiva) e che stesse siano comunque espletate continuamente anche durante i mesi invernali. 

 In quest'ottica di prevenzione, risultano fondamentali tutte le opere di pulizia e sfalcio dei terreni nonché la realizzazione delle c.d. “precese” o fasce di protezione che siano conformi e rispettino le caratteristiche e le distanze indicate nella Legge Regionale 38/2016, le quali permettono un più rapido intervento dei mezzi dei soccorritori.

Quanto sopra premesso, si rammenta l'obbligo alle SS.LL., nella qualità di proprietari dei terreni incolti e/o abbandonati di cui alle particelle ciascuno a fianco indicate, di voler provvedere SENZA RITARDO e comunqe entro il termine del 31 MAGGIO 2026 ad effettuare tutte le attvità di pulizia e sfalcio dei relativi fondi nonché alla realizzazione delle “precese” conformemente a quanto prescritto dalla Legge.

È appena il caso di ricordare la responsabilità della SS.LL. Nel caso di acclarato inadempimento, anche parziale, che comporta sanzioni di carattere sia mministrativo che penale a titolo di colpa, asi sensi dell'art. 423-bis comma 2 nei casi di incendio boschivo a seguito di attraversamento di terreni senza o con insufficienti fasce perimetrali ripulite, con conseguente comunicazione alla Procura della Repubblica per i profili di competenza.

È opportuno richiamre, altresì, i divieti e le prescrizioni a carico degli agricoltori, di cui all'art. 2 della Legge Regionale 38/2016, tra cui riveste particolare importanza il divieto di abbruciamento dei residui vegetali dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno e, al di fuori di tali date, a determinate condizioni.

Inoltre, preme sottolineare che per motivi di somma urgenza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in quei terreni nei quali non sono state messe in atto tutte le misure di prevenzione degli incendi sarà cura dell'Amministrazione Comunale farsi carico di espletarle rivalendosi, conOrdinanza in danno, nei confronti dei relativi proprietari dei fondi.

In ultimo, si chiede di far pervenire alla scrivente Amministrazione Comunale, che avrà cura di notiziare la Prefettura, una calendarizzazione di massima delle attività che devono essere espletate, con indicazione della ditta incaricata.

Per leggere la nota ufficale clicca qui: NOTA PREFETTURA SINDACI

Ultimo aggiornamento: 19/03/2026, 12:07

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